RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE, LA CAMERA NAZIONALE AVVOCATI DEI DIRITTI UMANI LANCIA LA PROPOSTA DI LEGGE DELEGA PER LA GIURISDIZIONE UNIVERSALE
Latina-Roma, 12 Ottobre 2026 – Con una delibera quadro adottata all’unanimità dal proprio Comitato Direttivo, la Camera Nazionale Avvocati dei Diritti Umani, presieduta dall’Avv. Margherita Iantosca, ha approvato e trasmesso formalmente al Ministro della Giustizia e alle Commissioni competenti di Camera e Senato una proposta di Disegno di Legge Delega per la riforma del Codice di Procedura Civile e della Legge 31 maggio 1995, n. 218.
La proposta punta a colmare un significativo vulnus dell’ordinamento processuale civile italiano, introducendo il principio della Giurisdizione Universale Civile per i danni derivanti da gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, crimini contro l’umanità, atti di tortura, tratta di esseri umani e reati ambientali transnazionali (ecocidi), ovunque essi siano commessi.
I Punti Cardine della Riforma Processuale:
- Azionabilità diretta della DUDU e dei Patti ONU del 1966: La proposta prevede l’inserimento dell’Articolo 1-bis c.p.c., imponendo al giudice ordinario di garantire la tutela giurisdizionale immediata, diretta e precettiva di tutti i diritti contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) e nei Patti ONU del 1966, elevandoli a parametri di diritto vivente e applicabile all’interno dei giudizi civili ordinari.
- Istituzione del Foro Universale Civile (Modifica Art. 3 L. 218/1995):Viene introdotto un titolo di giurisdizione civile universale non sussidiario. L’esercizio dell’azione civile risarcitoria, inibitoria o d’urgenza non sarà più subordinato alla presenza fisica o alla residenza del presunto responsabile sul territorio dello Stato, né all’anacronistica condizione di reciprocità.
- Foro di Prossimità per l’Attore (Modifica Art. 18 c.p.c.): Per evitare il dumping giudiziario e consentire l’accesso effettivo alla giustizia anche a soggetti vulnerabili, la competenza territoriale viene radicata presso il Tribunale del luogo di residenza o dimora fattuale dell’attore, qualora il convenuto sia un soggetto estero privo di domicilio nello Stato.
- Inderogabilità e Sbarramento d’Ufficio: Il testo prevede l’impossibilità di derogare convenzionalmente alla giurisdizione italiana a favore di fori esteri o arbitrati commerciali in materia di diritti umani fondamentali (Art. 2 c.p.c.) e vieta al giudice di rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione in tali controversie.
La Dichiarazione del Presidente, Avv. Margherita Iantosca:
“Gli articoli 10 and 11 della nostra Costituzione operano come clausole di apertura stabili verso l’ordinamento internazionale,” dichiara l’Avv. Margherita Iantosca, Presidente della Camera Nazionale Avvocati dei Diritti Umani [it.wikipedia.org]. “Con questo progetto di legge delega, l’Avvocatura specialistica si fa promotrice di una svolta epocale: trasformare i trattati internazionali e l’intero catalogo dei diritti della DUDU da enunciazioni programmatiche a parametri precettivi e direttamente azionabili ex Articolo 24 della Costituzione [it.wikipedia.org]. Lo Stato italiano ha l’opportunità e il dovere costituzionale di costituirsi come foro di giustizia universale, offrendo uno strumento di tutela risarcitoria reale ed effettivo contro gli abusi perpetrati da regimi autoritari o grandi entità economiche transnazionali.”
La Camera Nazionale Avvocati dei Diritti Umani avvierà nelle prossime settimane una campagna di sensibilizzazione e confronto sul testo della riforma con il Consiglio Nazionale Forense (CNF), i Consigli dell’Ordine territoriali e le principali organizzazioni non governative a tutela dei diritti umani.
Per Informazioni e Richieste di Contatto:
Ufficio di Presidenza – Camera Nazionale Avvocati dei Diritti Umani
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PEC:avvmargheritaiantosca@puntopec.it