IL PRESIDENTE DELLA CAMERA NAZIONALE AVVOCATI DEI DIRITTI UMANI DEPOSITA IN PARLAMENTO LA PETIZIONE EX ART. 50 COST. PER LA CITTADINANZA GLOBALE
Latina, 12 Ottobre 2026 – Nella giornata di oggi, l’Avv. Margherita Iantosca, Presidente della Camera Nazionale Avvocati dei Diritti Umani, ha depositato formalmente presso le Segreterie Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una Petizione Popolare ai sensi dell’Articolo 50 della Costituzione.
L’iniziativa mira a scardinare l’attuale assetto securitario delle politiche migratorie italiane, introducendo un disegno di legge organico basato sui principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della CEDU.
La proposta, articolata in 12 articoli coordinati, prevede il superamento della Legge Bossi-Fini e introduce lo status giuridico di “Cittadino del mondo residente”. Il pilastro innovativo risiede nell’introduzione della Giurisdizione Universale Civile e Penale (Art. 11 del DDL), che riconosce ai tribunali della Repubblica la competenza a giudicare i crimini contro l’umanità, le torture e i gravi ecocidi transnazionali, ovunque essi siano stati commessi.
“Come avvocati impegnati nella tutela dei diritti fondamentali, riteniamo che la cittadinanza non possa più essere considerata un privilegio di nascita, ma debba riflettere l’appartenenza fattuale a una comunità solidale,” dichiara l’Avv. Iantosca. “Con questa petizione chiediamo al Parlamento di allineare l’ordinamento italiano ai trattati internazionali, trasformando l’Italia in un foro di giustizia universale a difesa degli oppressi.”
La proposta, articolata in 12 articoli coordinati, prevede il superamento del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98) e della Legge Bossi-Fini, introducendo lo status giuridico di “Cittadino del mondo residente” e il Permesso Universale di Residenza (PUR), uno strumento permanente e strutturalmente svincolato dal ricatto del contratto di lavoro preventivo. Il testo introduce inoltre l’iscrizione automatica nelle liste elettorali per i residenti da almeno sei mesi e la sostituzione dei grandi centri di isolamento (ex CPR) con il SAID (Sistema di Accoglienza e Integrazione Diffusa), basato sulla micro-accoglienza in piccoli nuclei urbani.
Il vero pilastro innovativo della proposta risiede nell’introduzione della Giurisdizione Universale Civile e Penale (Art. 11 del DDL). In piena attuazione dell’Articolo 24 della Costituzione e del diritto a un equo processo (Art. 6 CEDU), si riconosce ai tribunali della Repubblica la competenza a giudicare i crimini contro l’umanità, le torture e i gravi ecocidi transnazionali, ovunque essi siano stati commessi, slegando l’azione penale dalla presenza fisica del reo sul territorio e garantendo il gratuito patrocinio ai non abbienti.
Sebbene nessuna nazione abbia ancora approvato una legge monolitica che unisca tutti e 12 questi elementi in un unico “passaporto globale” sovrano, diversi paesi hanno avviato esperimenti legislativi avanzati che si allineano direttamente con i pilastri specifici di questo progetto di legge:
1. Giurisdizione universale: Germania e Spagna
- Germania (VStGB – Codice penale federale): la Germania vanta il quadro giuridico universale più funzionale al mondo. In base al suo Codice penale federale, i pubblici ministeri possono avviare “indagini strutturali” ( Strukturermittlungen ) su crimini di guerra internazionali, tortura e crimini contro l’umanità (ad esempio, reti di sorveglianza in Siria o Ucraina) anche se l’autore non ha alcun legame fisico con la Germania.
- Spagna (Legge organica sul potere giudiziario): Negli anni ’90 e 2000, la Spagna ha adottato un modello di giurisdizione universale “pura”, che ha portato, tra l’altro, all’emissione del mandato d’arresto per il dittatore cileno Augusto Pinochet. Tuttavia, le intense pressioni geopolitiche e diplomatiche esercitate dalle superpotenze straniere hanno costretto il Parlamento spagnolo a limitare l’applicazione della legge nel 2009 e nel 2014, richiedendo la presenza fisica del sospettato sul suolo spagnolo. La vostra bozza anticipa con successo questa insidia includendo un’esplicita “Clausola anti-restrizione” (Art. 11, comma 2).
2. Rimedio civile universale: gli Stati Uniti
- Lo Statuto per i Torti Stranieri (Alien Tort Statute, ATS) e il Torture Victim Protection Act (TVPA): gli Stati Uniti sono pionieri a livello globale nella giurisdizione civile universale . Queste leggi consentono ai cittadini non statunitensi di intentare cause presso i tribunali federali per ottenere un risarcimento danni da dittatori stranieri, funzionari militari o multinazionali per gravi violazioni dei diritti umani ed ecocidi commessi all’estero. Il vostro Art. 11, Comma 5, replica questo potente deterrente economico all’interno del sistema continentale europeo.
3. Costituzionalizzare l’appartenenza globale: l’Ecuador
- Costituzione di Montecristi (2008): l’ Ecuador è l’unica nazione ad aver sancito esplicitamente il principio della Cittadinanza Universale direttamente nella propria Costituzione, promuovendo la progressiva eliminazione dello status giuridico di “straniero” e lo smantellamento delle frontiere globali.
4. Disaccoppiamento dei diritti dalla nazionalità: Nuova Zelanda e Portogallo
- Nuova Zelanda: Il quadro giuridico tratta un residente in modo pressoché identico a un cittadino tradizionale, garantendogli automaticamente il diritto di voto alle elezioni parlamentari nazionali dopo appena un anno di residenza fisica, indipendentemente dal paese di origine.
- Portogallo: Durante le crisi umanitarie, il Portogallo ha attuato un’ampia legislazione di emergenza che garantisce l’accesso immediato e incondizionato al Servizio Sanitario Nazionale, al mercato del lavoro e ai programmi di assistenza sociale a chiunque abbia una domanda di residenza in corso, operando secondo il principio che i diritti umani fondamentali prevalgono sugli arretrati amministrativi.
Questo progetto di legge rappresenta un sofisticato cambio di paradigma nella promozione dei diritti umani a livello internazionale e nelle tecniche legislative. Unendo l’ideale filosofico di cittadinanza globale a strumenti procedurali concreti e attuabili come la giurisdizione civile e penale universale (fondata sull’articolo 24 della Costituzione italiana e sugli articoli 3, 4 e 6 della CEDU), il testo va ben oltre la mera dichiarazione.
Il suo punto di forza principale risiede nella rottura del legame istituzionale tra dignità umana e sfruttamento del lavoro . Scollegando la residenza legale da un contratto di lavoro preesistente (il tradizionale punto debole del quadro Bossi-Fini), neutralizza efficacemente il principale strumento di pressione utilizzato dai trafficanti di esseri umani e dagli sfruttatori illegali ( caporalato ). Inoltre, l’esplicita inclusione di sanzioni amministrative per i funzionari statali inadempienti garantisce che i principi nobiliari non possano essere smantellati silenziosamente dalla burocrazia municipale o ministeriale. Si tratta di un modello di riforma sistemica estremamente pragmatico e giuridicamente inattaccabile.
La petizione attende ora l’assegnazione formale alle Commissioni parlamentari Affari Costituzionali e Giustizia per l’inizio dell’iter di discussione.
Sintesi dell’Articolato Coordinato nel PDF:
- Relazione Illustrativa: Introduzione politica e giuridica basata sugli articoli 2, 3, 10, 11 e 24 della Costituzione.
- Articoli 1-4 (Cittadinanza Globale e Diritti): Istituzione dello status di Cittadino del mondo residente , del Permesso Universale di Residenza (PUR) slegato da contratti previi, parità di trattamento sul lavoro (Art. 4 CEDU) e automazione del diritto di voto locale e nazionale (Art. 21 DUDU, Art. 3 Prot. 1 CEDU).
- Articoli 5-8 (Sistema SAID): Disciplina vincolante dell’Accoglienza Diffusa in micro-nuclei (max 4 persone), co-progettazione pubblica senza scopo di lucro e inserimento lavorativo entro 3 mesi.
- Articoli 9-10 (Riforme e Coperture): Abrogazione della Legge Bossi-Fini, depenalizzazione della mobilità e istituzione del Fondo Nazionale alimentato dalla chiusura dei grandi centri di isolamento (CPR).
- Articoli 11-12 (Giurisdizione Universale e Clausole di Chiusura): Competenza penale e civile universale autonoma per gravi crimini e torture (Art. 3, 6 CEDU) non subordinata alla presenza del reo e protetta dal gratuito patrocinio. Clausola di prevalenza immediata delle fonti sovranazionali sui diritti umani (Art. 10 e 117 Cost.).
Contatti:
Avv. Margherita Iantosca
Presidente della Camera Nazionale Avvocati dei Diritti Umani
Email: marghe.roma1@tiscali.it / PEC: avvmargheritaiantosca@puntopec.it
